GLI ACCORDI PRE-MATRIMONIALI

Il nostro ordinamento regolamenta la scelta del regime patrimoniale della famiglia, senza dare spazio ad accordi più articolati in grado di disciplinare aspetti specifici della vita coniugale e della sua eventuale crisi. L’art. 160 C.C. stabilisce infatti che “gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio“, con una disposizione categorica ma concepita in un’epoca in cui la concezione del matrimonio era improntata a rigidi schemi, probabilmente inadeguati a far fronte alle attuali, sempre più complesse esigenze sociali.

Negli ultimi anni, tuttavia, la giurisprudenza ha mostrato una crescente sensibilità verso le istanze di autonomia privata nell’ambito dei rapporti familiari. 

In particolare, la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. I, Ord. 21/07/2025, n. 20415) ha affrontato la questione della validità di accordi tra coniugi in caso di crisi familiare, giungendo nel caso concreto a ritenere legittima una scrittura privata nella quale i coniugi convenivano che, in caso di separazione, il marito, in considerazione dell’apporto dato dalla moglie al benessere della famiglia ed al pagamento del mutuo contratto per la ristrutturazione di bene immobile solo a lui intestato, le avrebbe riconosciuto una certa somma di denaro, mentre quest’ultima avrebbe rinunciato ad alcuni beni mobili, e ciò anche facendo leva su precedenti sentenze della stessa Corte (Cass. 23713/2012, Cass. 19304/2013, Cass. 18066/2014).

Più nello specifico, i coniugi, con una scrittura privata formalizzata anni prima dell’intervenuta separazione, evento, quest’ultimo, dedotto ad oggetto di una condizione sospensiva apposta all’intero accordo, regolamentavano i loro rapporti in vista di tale momento (futuro ed incerto), laddove il marito si dichiarava debitore verso la moglie di una data somma di danaro, a fronte della rinuncia di quest’ultima ad alcune proprietà mobiliari. 

I Giudici hanno così statuito che sono pienamente validi gli accordi tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, individuando in tale evento una mera condizione sospensiva apposta al contratto, poiché sono espressione della loro autonomia negoziale diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 C.C. 

L’obbligazione restitutoria assunta trova, in sostanza, la sua ragion d’essere, una volta verificatasi la separazione, nel riequilibrio delle risorse economiche che i coniugi avevano voluto reciprocamente assicurarsi e non aveva a che fare con il diritto/dovere di assistenza morale e materiale durante il matrimonio, che permane inalterato. 

La Suprema Corte ha ritenuto dunque di valorizzare l’autonomia delle parti anche nella regolamentazione del fallimento matrimoniale, salvi i c.d. diritti indisponibili: non esiste alcuna norma imperativa che impedisca ai coniugi, prima o durante il matrimonio, di riconoscere l’esistenza di un debito verso l’altro, subordinandone la restituzione all’evento, futuro ed incerto, della separazione coniugale.

In tutte le pronunce in questione riecheggia tuttavia il limite dei cd. “diritti indisponibili”, intendendosi la citata indisponibilità rinvenuta con riferimento a status e capacità, diritti relativi ai minori e diritti personalissimi dei coniugi (uguaglianza, libertà, incolumità fisica e morale).

Nonostante l’apertura mostrata dalla giurisprudenza, permangono significative incertezze interpretative che solo una riforma legislativa organica può risolvere in via definitiva, in materia di accordi pre-matrimoniali.

yanogiovannini