LE IMMISSIONI
Il diritto di godere del bene di cui si è legittimamente proprietari, e di farlo in modo esclusivo e indisturbato, riconosciuto dall’art. 832 C.C., importa che lo stesso è legittimato ad opporsi a qualsiasi attività materiale di terzi che abbia a svolgersi sul suo fondo (ad es., scarico di rifiuti, smaltimento di liquami, ecc.), ossia alle c.d. “immissioni materiali“.
Il proprietario, invece, di regola non può opporsi ad attività che si svolgano lecitamente sul fondo del vicino, quali ad esempio produzione di fumi, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili, destinati a propagarsi nelle proprietà circostanti, ossia alle c.d. “immissioni immateriali“.
A norma dell’art. 844 C.C., il proprietario di un fondo non può impedire in ogni caso le immissioni di fumo, calore, scuotimento o rumore provenienti dal fondo attiguo, ma può intimare l’interruzione della produzione rumorosa solo nel caso in cui la stessa superi il limite della normale tollerabilità.
Con ciò, il Legislatore del ’42 ha inteso garantire un equilibrio tra attività svolte dal proprietario nel proprio fondo od abitazione e la produzione di immissioni sgradite al vicino.

Pertanto, occorre distinguere:
a) se le immissioni rimangono al di sotto della soglia della normale tollerabilità (ad es., le immissioni sonore provenienti dal l’appartamento del vicino che non superano il c.d. rumore di fondo della zona), chi le subisce deve sopportarle: non ha né il diritto di farle cessare, né quello di vedersi riconosciuto un ristoro in danaro per il disagio eventualmente sofferto;
b) se le immissioni superano la soglia della normale tollerabilità, ma sono giustificate da esigenze della produzione (ad es., le immissioni sonore provenienti dagli impianti industriali del vicino che superano in maniera significativa il c.d. rumore di fondo della zona, ma l’interesse collettivo, in termini di produzione e di occupazione, impone il mantenimento dell’attività), chi le subisce non ha diritto di farle cessare, ma può ottenere un indennizzo in danaro per il pregiudizio eventualmente sofferto (ad es., diminuzione del valore commerciale del fondo, sua minor redditività, spese sostenute per porre rimedio agli effetti negativi dell’immissione, etc.);
c) se le immissioni superano la soglia della normale tollerabilità senza peraltro essere giustificate da esigenze della produzione (ad es., le immissioni sonore provenienti dall’appartamento del vicino che superano in maniera significativa il c.d. rumore di fondo della zona nelle ore in cui lo stesso si dedica a suonare la batteria), chi le subisce ha diritto che, per il futuro, ne cessi la prosecuzione (o, quanto meno, che vengano adottate quelle misure indispensabili per far rientrare dette immissioni nei limiti della normale tollerabilità, e, per il passato, che gli sia riconosciuto l’integrale risarcimento del danno eventualmente sofferto.

La soglia della normale tollerabilità di un’immissione non coincide necessariamente con i limiti variamente previsti da leggi e regolamenti a tutela di interessi di carattere generale (ad es., la salute, l’ambiente, la quiete pubblica), anche se, di regola, la violazione di detti limiti importa, per ciò solo, l’intollerabilità dell’immissione anche nell’ambito dei rapporti di vicinato.
Quantomai indispensabile risulta, quindi, una valutazione del caso concreto.
La tollerabilità o meno di un’immissione va piuttosto valutata, caso per caso, dal punto di vista del fondo che la subisce, tenendo conto della condizione dei luoghi, ossia della loro destinazione naturalistica ed urbanistica, delle attività normalmente svolte nella zona, del sistema di vita e delle abitudini di chi vi opera, risultando di norma irrilevanti le condizioni soggettive di chi utilizza il fondo e l’attività da quest’ultimo svolta.
Ad ogni modo, le esigenze di produzione non possono essere ritenute prevalenti rispetto al mantenimento di una normale qualità della vita, rimanendo essenziale garantire il diritto alla salute, inteso quale diritto fondamentale della persona.
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