IL DIRITTO DEI NONNI

Per la sua crescita ed il suo sviluppo, il bambino necessita di vivere rapporti costanti anche con i nonni, a prescindere dal fatto che il nonno in questione sia legato da vincolo di parentela diretta o sia il compagno acquisito.

Il comportamento dei genitori che impediscono la frequentazione ai nonni contrasta dunque con il principio vigente nel nostro ordinamento (art. 317 bis c.c.), secondo il quale gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

Tale norma non deve essere interpretata in senso rigorosamente tecnico, quindi legittimato non deve ritenersi solo il “nonno” come parente legato da linea diretta di sangue. Anche il coniuge del nonno, o il suo convivente more uxorio, è legittimato.

La Corte di Cassazione n. 19780/2018 ha affermato di recente che “il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’articolo 317 bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell’articolo 315 bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psicofisico“.

 

yanogiovannini