LA MEDIAZIONE CIVILE

La Mediazione Civile e Commerciale, introdotta in Italia con il D. Lgs. n. 28/2010, è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.

Il compito del Mediatore, il quale opera presso un Organismo pubblico o privato controllato dal Ministero della Giustizia, è quello di condurre le parti all’accordo amichevole, assistendole nel confronto e rimuovendo ogni ostacolo che possa impedire il raggiungimento di una soluzione condivisa.

Egli, dunque, non ha alcun potere di emettere soluzioni vincolanti per le parti, ma si limita a gestire i tempi e le fasi della procedura, lasciando alle parti coinvolte il controllo sul contenuto dell’accordo finale.

La Mediazione Civile è sostanzialmente suddivisa in tre categorie: 

  • facoltativa (o volontaria);
  • delegata (o giudiziale);
  • obbligatoria.

La Mediazione facoltativa è rimessa alla volontà delle parti, le quali possono farvi ricorso liberamente, ogni qual volta ritengano che vi siano le condizioni per avviare proficuamente un confronto finalizzato alla ricerca di una soluzione reciprocamente soddisfacente.

La Mediazione delegata si ha, invece, quando il giudice, anche in appello e ogni qual volta ne ravvisi l’opportunità rispetto alla fase del giudizio, alla natura della controversia, alla disponibilità delle parti, invita le stesse ad esperire un tentativo di Mediazione.

La Mediazione obbligatoria, infine, è quella per cui la legge impone alla parte che intende agire in giudizio l’onere di tentare preventivamente la Mediazione, e ciò avviene in materia di:

  • condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
  • risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi
  • contratti bancari
  • contratti finanziari

I costi del servizio di Mediazione si dividono in:

  • spese di avvio, che devono essere corrisposte dalla parte istante al momento della presentazione della domanda e dalla parte invitata qualora questa decida di rispondere positivamente e partecipare al tentativo mediazione (€ 40,00 + IVA e spese di convocazione);
  • spese di mediazione, dovute all’Organismo in base al valore della pratica e alla sussistenza o meno di un accordo finale;
  • oltre alle spese legali per l’assistenza in Mediazione.

Le parti che avviano un procedimento di Mediazione presso un Organismo iscritto al Registro del Ministero, possono usufruire di alcuni benefici fiscali come l’esenzione degli atti da bolli e imposte, ed hanno altresì il vantaggio di ottenere, in caso di accordo, un provvedimento avente efficacia cogente.


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