IL DANNO DA VACANZA ROVINATA

Con il termine “danno da vacanza rovinata” si è soliti indicare il pregiudizio arrecato al turista per non aver potuto egli godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, svago o riposo, ossia una sorta di ristoro per aver egli sofferto il disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto.

Spesso capita, infatti, che, seppur organizzata nel migliore dei modi, la vacanza venga rovinata per una serie di disservizi. A titolo esemplificativo, ma non certamente esaustivo, configurano la fattispecie del danno da vacanza rovinata:

  • la mancata partenza dell’aereo e/o l’eccessivo ritardo nelle partenze;
  • lo smarrimento, la ritardata consegna o il danneggiamento dei bagagli;
  • la mancanza dei servizi essenziali negli alloggi (acqua, corrente elettrica, etc.) e/o di quelli previsti in contratto;
  • le caratteristiche dei luoghi e degli alberghi diverse rispetto a quelle prospettate al cliente;
  • tutti i disservizi imputabili a negligenza dell’organizzatore del viaggio e, quindi, da questi evitabili.

Al riguardo, il Codice del Turismo prevede che il turista possa chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta, qualora l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza.

Si tratta di una tipologia di danno che contempla non solo la perdita patrimoniale (ad es., l’esborso dei costi sostenuti), ma anche e soprattutto quella non patrimoniale, configurandosi la perdita di un’occasione di relax, per via della vacanza non riuscita.

Il turista è, naturalmente, tenuto a provare il contratto di viaggio allegando le circostanze dell’inadempimento di controparte (ad es. tramite fotografie, videofilmati, testimonianze), mentre il Tour Operator deve dimostrare, al contrario, l’avvenuto, regolare adempimento del contratto.

Stabilita la risarcibilità del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, occorre verificare in che modo esso posso essere concretamente quantificato. L’orientamento, ormai consolidato in giurisprudenza ritiene che la quantificazione debba avvenire in via equitativa, ossia secondo la discrezionalità del Giudice, il quale dovrà necessariamente tenere conto di alcuni elementi, quali l’irripetibilità del viaggio, il valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore e lo stress subito a causa dei disservizi lamentati e rigorosamente provati.

yanogiovannini