LE LESIONI LIEVI

L’art. 139 co. 2 Codice Assicurazioni private stabilisce che le lesioni di lieve entità (si pensi al colpo di frusta) siano irrisarcibili, se non suscettibili di un accertamento medico-legale. Pertanto, il pregiudizio patito deve essere dimostrato non sulla base delle dichiarazioni soggettive della vittima, ma seguendo una corretta criteriologia medico-legale. 

In questo contesto, si è inserita la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 26249/2019, con la quale ha statuito che il risarcimento di qualsiasi danno, compreso quello alla salute, postula che chi lo invochi, ne dia una dimostrazione ragionevole. Ne consegue che l’esistenza di un danno permanente alla salute può ammettersi anche in assenza di esami strumentali (radiografia, risonanza magnetica, Tac), purché ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti della sua sussistenza e della sua genesi causale.

Detto orientamento è stato successivamente ribadito dalla Corte con Ordinanza n. 31072/2019, laddove si afferma che il danno permanente alla salute è provato anche in via presuntiva, se ricorrono indizi gravi, precisi e concordanti della sua esistenza e della genesi causale.

Dunque, l’accertamento dei micro-danni alla salute causati da sinistri stradali deve avvenire con l’applicazione dei criteri della medicina legale, essendo inidonee allo scopo sia le “appercezioni intuitive” del medico-legale che le dichiarazioni soggettive della vittima. 

L’accertamento del danno alla persona deve avvenire in base ai tradizionali criteri medico-legali, ossia:

  • l’esame obiettivo (criterio visivo); 
  • l’esame clinico
  • gli esami strumentali.

I suddetti criteri sono fungibili ed alternativi tra loro, non cumulativi, nè gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi siccome conducenti ad una obiettività dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi.

yanogiovannini