LE NOTIFICHE, OGGI
Per alcune settimane, in questo periodo emergenziale, sono risultate a rischio migliaia di notifiche.
Poste italiane, infatti, ha comunicato tramite il proprio sito che dal 6 marzo 2020 i postini non fanno più firmare gli avvisi di ricevimento per raccomandate, atti giudiziari, pacchi e assicurate, limitandosi a lasciare nella cassetta postale l’avviso di ricevimento, comportandosi dunque come se il destinatario fosse assente.
In tal modo, peraltro, costringendo il destinatario stesso, nei giorni successivi, a recarsi all’ufficio postale di pertinenza a ritirare l’atto, con conseguente spostamento e affollamento dell’ufficio, senza contare il fatto che molti sportelli, sempre per via dell’emergenza, risultano chiusi fino a data da destinarsi, rendendo con ciò del tutto impossibile il ritiro e quindi la presa di coscienza effettiva del contenuto dell’atto.
Insomma, il postino è stato legittimato per settimane a lasciare un avviso di giacenza, a riportare il plico presso l’ufficio postale e ad avvisare il giorno dopo il destinatario con raccomandata a/r (anche questa, a sua volta, da consegnare con le medesime modalità) circa la possibilità di ritirare il plico presso l’ufficio postale nei giorni seguenti.
La normativa sulle notifiche agli “assenti”, è bene ricordarlo, prevede che, trascorsi dieci giorni dall’invio di questa seconda raccomandata senza che il plico venga ritirato, la notifica si intende perfezionata “per compiuta giacenza” e la cartolina di ritorno dell’atto giudiziario viene restituita al mittente con l’indicazione della compiuta giacenza.
Pur comprendendo le ragioni che hanno spinto Poste Italiane ad un simile rimedio contro il diffondersi dell’epidemia, non si puo’ certo affermare di essere di fronte ad una notifica effettuata ai sensi di legge, poiché sussiste più di un dubbio di legittimità, per le notifiche effettuate dal 6 marzo.
A seguito del Decreto “Cura Italia” del 20 marzo, si è tuttavia corso ai ripari, prevedendo che il postino debba:
– lasciare la corrispondenza raccomandata nella cassetta postale;
– informare il destinatario via citofono o altro modo equivalente;
– firmare la ricevuta di consegna, assumendo con ciò la qualifica di pubblico ufficiale relativamente agli atti giudiziari.
Per provare l’avvenuta notifica, dunque, il Decreto prevede, oggi, che venga apposta dall’operatore postale la firma sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.
Perciò, almeno fino al 30 giugno sarà sempre il postino a documentare, con valore di prova, l’avvenuto recapito nelle forme di legge, e nei casi di raccomandata con avviso di ricevimento il mittente avrà restituita, come valida ricevuta di ritorno, la cartolina firmata dal postino.
