MULTE DA COVID-19

Centinaia di migliaia, le contravvenzioni elevate a carico dei trasgressori delle normative di limitazione delle libertà personali succedutesi in questi mesi di emergenza sanitaria, di per sé largamente interpretabili e spesso nient’affatto chiare: runner fuorilegge, fumatori in cerca di una tabaccheria, camminate nel cortile, visite ai congiunti, etc.

Eliminata in corso d’opera la punibilità penale delle fattispecie (art. 650 C.P.), la norma prevede una sanzione amministrativa da 400,00 € fino a 3.000 €, aumentata fino ad un terzo se la violazione è commessa alla guida di autoveicoli.

Ma cosa può fare il trasgressore che ritenga ingiusta la contestazione? Innanzitutto, deve inviare, entro 30 giorni dalla notifica dell’atto, note difensive scritte all’autorità competente (il Prefetto, generalmente) e, in caso di rigetto, impugnare la successiva ordinanza-ingiunzione di pagamento, entro 30 giorni dalla notifica, dinnanzi al Giudice di Pace del luogo in cui la violazione è stata commessa.

Con riferimento ai termini, occorre tenere a mente la sospensione dei termini fino all’11 maggio, con la conseguenza che per il calcolo del termine di 30 giorni per l’invio di note difensive scritte si dovrà tenere conto di tale sospensione.

E’ bene altresì tenere a mente che il pagamento in misura ridotta, che consente uno sconto del 30% sulla sanzione se eseguito entro 30 giorni dalla notifica, precluda la possibilità di una successiva contestazione della sanzione.

yanogiovannini