IL RISARCIMENTO UNICO

A fronte di un sinistro che legittimi una richiesta di risarcimento danni ad un soggetto terzo, sia esso un privato o il suo assicuratore, spesso accade che il danneggiato sia legittimato ad ottenere anche un indennizzo da una polizza infortuni privata, ove l’abbia volontariamente stipulata con il proprio assicuratore.

Nella giurisprudenza di legittimità è sorto un contrasto interpretativo sul punto, di non scarsa rilevanza, date le ovvie ripercussioni pratiche.

Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, tradizionalmente seguito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, indennità assicurativa e risarcimento del danno, assolvendo a diverse funzioni, sono da ritenersi cumulabili, quindi è assolutamente legittimo che il danneggiato percepisca tanto il risarcimento dall’assicurazione di controparte, quanto l’indennizzo dalla propria polizza infortuni privata.

Secondo un secondo orientamento giurisprudenziale, opposto a quello appena esposto, e fino a poco tempo fa del tutto minoritario, indennità assicurativa e risarcimento del danno assolvono ad un’identica funzione risarcitoria e non possono cumulativamente convivere, nel senso che il danno indennizzato dall’assicuratore è un danno che ha cessato di esistere dal punto di vista giuridico dal momento in cui la vittima ha percepito l’indennizzo e fino all’ammontare di questo.

A risolvere la controversa questione è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 22 maggio 2018, n. 12565, la quale ha abbracciato l’orientamento fino ad allora minoritario, enunciando il seguente principio di diritto: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto“.

Dunque, sancendo di fatto la non cumulabilità, se non per la sola differenza, tra risarcimento e indennizzo, con notevoli conseguenze pratiche in capo agli assicurati.

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